Art. 10

Art. 11 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619.

In vigore dal 7 mag 1953
I proventi dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri sono i seguenti: a) il rimborso di rette di spedalità; b) l'utile della farmacia di cui all'; c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 MARZO 1953, N. 245. Questa somma, peraltro, dovrà essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo, di cui all' del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto; d) dei contributi annui dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica da destinare per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per la lotta contro le malattie veneree.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-10

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