Art. 10
Art. 11 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619.
In vigore dal 7 mag 1953
I proventi dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri sono i seguenti:
a) il rimborso di rette di spedalità;
b) l'utile della farmacia di cui all';
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 MARZO 1953, N. 245.
Questa somma, peraltro, dovrà essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo, di cui all' del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto;
d) dei contributi annui dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica da destinare per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per la lotta contro le malattie veneree.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-10