Art. 11

Art. 12, 2° comma, e art. 1 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272; art. 6 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.

In vigore dal 19 dic 1954
(° comma, e R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272; R. decreto 30 aprile 1931, n. 782). Con speciale regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite: la pianta organica del personale per ciascuno dei Regi istituti predetti e le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni del presente testo unico. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 NOVEMBRE 1954, N. 1108.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-11

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