Art. 13

Art. 14 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619.

In vigore dal 26 ott 1932
Il personale di assistenza immediata deve possedere i requisiti di abilitazione prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
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Art. 14 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619. (Art. 13 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.) — Testo vigente | Portale Normativo