Testo›Capo VII
Art. 91
(Legge di bilancio, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, capov.).
In vigore dal 7 feb 1932
Per le spese inerenti al funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell', e di cui all', è iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di L. 1.800.000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-91