Testo›Capo VI
Art. 89
(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18).
In vigore dal 7 feb 1932
Il prefetto della Provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a ciò non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-89