TestoCapo VI

Art. 85

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14).

In vigore dal 7 feb 1932
Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del Demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà provveduto dall'Amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformità delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall', lettera e), della presente legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-85

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