TestoCapo VI

Art. 88

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17).

In vigore dal 19 giu 1955
Il prefetto ha facoltà di inviare un commissario: a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito; b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-88

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