TestoCapo VI

Art. 90

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19).

In vigore dal 7 feb 1932
Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all', il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre, per determinate località, particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-90

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