Testo›Capo VI
Art. 87
(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 16).
In vigore dal 7 feb 1932
È in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito.
Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere autorizzato dall'autorità comunale a concedere licenze provvisorie della validità non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-87