Testo›Capo VII
Art. 92
(R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1°).
In vigore dal 3 gen 1947
Per gli scopi di cui alle lettere a, b) e c) dell', nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è iscritta in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari fino al 1949-50, la somma di L. 1.380.000.
Note all'articolo
- La L. 21 maggio 1940, n. 626 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle attivita' previste dall'art. 4 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, emanato in applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604".
- La L. 21 maggio 1940, n. 626, come modificata dal D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 413, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle attivita' previste dall'art. 3 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 619, emanato in applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-92