Testo›Capo II
Art. 22 ter
In vigore dal 5 mag 1968
La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente . Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida.
Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.
Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'.
Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorchè in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.
Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.
Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.
A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-22-ter