TestoCapo VI

Art. 86

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15).

In vigore dal 7 feb 1932
In tutti i Comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell', la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia. Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-86

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