TestoCapo VI

Art. 72

Abrogato

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 1).

In vigore dal 14 ott 1938
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-72

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