Testo›Capo V
Art. 67
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11).
In vigore dal 7 feb 1932
Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori, i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza il loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-67