Testo›Capo IV
Art. 64
(Legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera a); legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma penultimo).
In vigore dal 7 feb 1932
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonché sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attività con quella del Regio comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-64