TestoCapo III

Art. 59

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7).

In vigore dal 1 gen 1956
Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, può disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto. Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da L. 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-59

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