Testo›Capo III
Art. 56
In vigore dal 1 gen 1956
Presso ogni Consorzio per la tutela della pesca è costituita una Consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente.
Fanno parte della Consulta:
a) un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) un funzionario del Genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;
c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle Federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;
d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal Prefetto della Provincia ove il Consorzio ha la sua sede sociale;
e) un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai Consorzi che svolgono la loro attività su acque salse e salmastre.
Gli statuti dei singoli Consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni, provinciali interessate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-56