TestoCapo III

Art. 53

In vigore dal 1 gen 1956
Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca. Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della. Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Province o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio. I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-53

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