Testo›Capo II
Art. 49
(R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 1).
In vigore dal 7 feb 1932
La Banca nazionale del lavoro, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, può fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:
a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi e di attrezzi da pesca;
b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;
c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo, o di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.
La somma di L. 2.000.000, all'uopo anticipata dallo Stato alla Banca nazionale predetta, deve essere destinata esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.
Tal somma sarà rimborsata entro i termini e con i modi stabiliti col R. decreto 18 gennaio 1925, n. 143.
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