TestoCapo II

Art. 47

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 8).

In vigore dal 7 feb 1932
Le società cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in Consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento. I Consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione è riconosciuta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della Commissione consultiva della pesca. Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo