TestoTitolo IICapo I

Art. 42

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 1; R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1924, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6).

In vigore dal 4 mar 1937
Il Governo del Re è autorizzato a concedere la esenzione, per il periodo di 10 anni, dalle tasse e dalle imposte a chi, fra il 30 giugno 1919 ed il 30 giugno 1925, abbia messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario, tanto per la pesca, quanto per il trasporto del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo. Esenzione di uguale durata, ma dalle sole tasse erariali sugli affari, e locali, è concessa per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1935. Per coloro i quali avessero già costruito o messo in esercizio gli scafi medesimi, il termine decennale delle esenzioni dalle tasse sugli affari, che sia scaduto, o che venga a scadere entro il 31 dicembre 1935, è prorogato sino a tale data. Restano eccettuati, però, dall'esonero dalle tasse sugli affari, le cambiali e gli atti giudiziari. Se detti scali cessano di funzionare per la pesca entro un triennio dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori dovranno rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 31 dicembre 1936, n. 2411, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1937, n. 578, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le ditte ammesse alla esenzione dalle tasse sugli affari fino al 31 dicembre 1935, ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, godono di tale agevolazione fino al 31 dicembre 1937, sempreche' fino a tale termine i rispettivi scafi siano tenuti in esercizio per i fini indicati all'art. 1".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-42

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