TestoTitolo IICapo I

Art. 46

(R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5).

In vigore dal 7 feb 1932
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze, e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalità, qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.
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