TestoCapo II

Art. 52

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1°).

In vigore dal 7 feb 1932
Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-52

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo