Testo›Capo II
Art. 52
29 / 96(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1°).
In vigore dal 7 feb 1932
Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-52