Testo›Capo III
Art. 55
In vigore dal 1 gen 1956
I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.
I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-55