TestoCapo III

Art. 54

In vigore dal 1 gen 1956
I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca. La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-54

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