Testo›Capo III
Art. 54
In vigore dal 1 gen 1956
I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.
La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-54