TestoCapo III

Art. 60

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8).

In vigore dal 1 gen 1956
I Consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all', dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo. I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-60

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