TestoCapo III

Art. 62

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 10).

In vigore dal 7 feb 1932
Le attuali Associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in Consorzi, in conformità della presente legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-62

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