Testo›Capo V
Art. 69
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 13).
In vigore dal 7 feb 1932
Quando, per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia, non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la rimunerazione stessa è determinata in base a tabelle di salari medi, o convenzionali, da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-69