Art. 67 · (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11).
TestoCapo V

Art. 67

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(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11).

In vigore dal 7 feb 1932
Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori, i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza il loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-67