Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 49

(Art. 48 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti. Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-49

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