Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 48

(Art. 47 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-48

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