Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 44
(Art. 43 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arme lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-44