Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 40

(Art. 39 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
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