Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 41
(Art. 40 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
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