Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 45

(Art. 44 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-45

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