Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 47

(Art. 46 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-47

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