Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 51

(Art. 50 T. U. 1926).

In vigore dal 7 apr 2012
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati. Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee. È consentita la rappresentanza.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-51

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