Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 51
(Art. 50 T. U. 1926).
In vigore dal 7 apr 2012
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-51