Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 56
(Art. 55 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.
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