Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 58

(Art. 57 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un più grave reato. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-58

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