Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 58
(Art. 57 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
Storico versioni
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