Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 62
(Art. 61 T. U. 1926).
In vigore dal 9 dic 2000
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire duemila a seimila.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 17) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62".
- La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l'iscrizione del registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-62