Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo VI
Art. 63
(Art. 62 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'Interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-63