Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo VI
Art. 65
(Art. 64 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-65