Art. 65 · (Art. 64 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo VI

Art. 65

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(Art. 64 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.
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