Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo VI
Art. 64
(Art. 63 T. U. 1926).
In vigore dal 13 set 1977
Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.
In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile. 44a
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 12) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai "provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-64