Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 57

(Art. 56 T. U. 1926).

In vigore dal 1 lug 2011
Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-57

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