Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo V

Art. 50

(Art. 49 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell' le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-50

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