Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 40
85 / 234(Art. 39 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-40