Art. 40 · (Art. 39 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 40

85 / 234

(Art. 39 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-40