Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 48
115 / 234(Art. 47 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-48