Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 49
116 / 234(Art. 48 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-49